9 marzo 2021
Tratto da: ARTICOLO29.IT
Sono state depositate le sentenze n. 32 e 33 del 2021, con le quali la Corte costituzionale torna a pronunciarsi sul riconoscimento dello status filiationis nei confronti del genitore d’intenzione, nel caso di nascita a seguito di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento, ovvero nel caso di ricorso alla gestazione per altri, parimenti oggetto di un divieto penalmente sanzionato ai sensi dell’art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004.
In entrambi i casi, la Corte riconosce apertamente l’esistenza di un vuoto normativo in materia, auspicando un sollecito intervento da parte del legislatore. Se dunque, nelle più recenti sentenze in materia (la sent. n. 221/2019 e la n 230/2020), la Corte si era limitata a ribadire che la scelta di normare l’omogenitorialità restava riservata alla discrezionalità del legislatore, non sussistendo nella materia alcun divieto di matrice costituzionale, in questo caso si spinge oltre, riconoscendo la doverosità di un intervento del legislatore, formulando al riguardo un monito. Esso è forse più sfumato nella sentenza n. 33/2021 (relativa ad un caso di doppia paternità), laddove la Corte definisce “ormai indifferibile” l’individuazione di strumenti di tutela della posizione dei nati; mentre è declinato in termini particolarmente netti nella sentenza n. 32/2021, laddove la Corte precisa che “non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore”.....
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http://www.articolo29.it/2021/la-corte-costituzionale-lomogenitorialita-la-parola-al-parlamento/
Al Ministro dell’Istruzione e ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali sulle vicende del Liceo classico romano “Giulio Cesare” da parte di Agedo, CGD e Famiglie Arcobaleno.
Roma, 14/02/2021
Le Associazioni AGEDO, CGD, Famiglie Arcobaleno, membri del FoNAGS - Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori nella Scuola – e di molti FoRAGS – Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola - esprimono forte preoccupazione per le sempre più numerose situazioni denunciate all’interno della scuola pubblica del nostro Paese.
Quanto riportato dagli organi di stampa sui recenti accadimenti al Liceo romano “Giulio Cesare” in occasione dell’organizzazione della “settimana dello studente”, ci racconta di una scuola pubblica in cui non trovano spazio le risposte concrete ai bisogni di discussione e conoscenza espressi dai nostri ragazzi e dalle nostre ragazze.
Vogliamo essere chiari e trasparenti come sempre. La scuola pubblica in cui crediamo è una scuola autorevole e indipendente che svolga in autonomia la propria funzione educativa e sociale, cioè il mandato che la Costituzione Italiana le affida nel rispetto delle leggi del nostro Paese.
Una scuola in cui le parole inclusione, accoglienza, rispetto, laicità siano pratica quotidiana. Una scuola che garantisca un confronto aperto e sereno nel rispetto del pluralismo di tutte/i gli studenti indipendentemente dalle convinzioni delle proprie famiglie di origine.
Una scuola che lavori per rendere i nostri figli e le nostre figlie persone autonome e non cloni di noi genitori. Una scuola che li renda cittadini e cittadine a pieno titolo, così come l’insegnamento dell’educazione civica prescrive.
Rivoli, 25 gennaio 2021 ,
In nome del rispetto della libertà di insegnamento fondata su principi della Costituzione e delle norme che regolano i rapporti tra le autonomie locali, gli insegnanti del liceo Darwin e del liceo Scafidi, firmatari della presente, sottoscrivono e condividono quanto scritto dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Elena Sorrisio, nella profonda convinzione che sia centrale e necessario poter svolgere il proprio lavoro in piena libertà e in piena coscienza.
APRILE CLAUDIA, ARCIDIACONO MAURIZIO, BALZANO LUIGIA, BELLIA CARLA MARIA, BERTIN ADRIANO, BERTOLO CLARA, BERTOLOTTO GIULIA, BERTONE ILARIA, BIANCHIN EMANUELA, BONETTO FRANCESCO, CAFURI ROBERTA, CAPRETTO ORNELLA CAROLLO AGATA , CAUTERUCCIO SABRINA, CERRI ELISABETTA, CHINNI' MICHELE, CIAVARELLA CRISTINA, CIRAVEGNA JACOPO, CONTATO DANIELA CORDERA OTTAVIA, CORNARA GIORGIO, CRESPI ANDREA, D'ANNA CALOGERO, DE FALCO GENNARO, DI GREGORIO MARIA CRISTINA, DROETTO CRISTINA, FASSIO BENEDETTA MARINA, FERRANTI ANNA, GALLIZIO MARIA ELENA, GALLO NATALIA ANDREA, GARBOLINO GABRIELE , GATTO MARIA FRANCESCA, GENCO CATERINA, GERVASIO DONATO, GIACOSA FLAVIO, GIGANTE FRANCESCO, LAURIA DONATA MARIA, LI PIRA SILVANA, LLANSO' MAI LY, LOCCISANO MARIA TERESA, LUGLI FRANCESCA, LUSARDI ISABELLA, MAGGIANI ANITA, MAIMONE PATRIZIA, MASSAFRA DANIELA MAURO ELISABETTA, MAZZA COSIMO, MEDINI VIVIANA, MESSINA FABIO, MINICUCCI ANGELA, MISCHIATI PAOLA, MONTEMURRO ROSSELLA, NAPOLITANO MARIO, NASCE' MATTEO, OGGERO FRANCESCA MARIA, OPERATO MICHELA, PADRINI DEBORAH, PAPPALARDO MAURIZIO, PERRONE CHIARA, PIANTELLI EMANUELA, PITETTI DANIELA, PLOS JACOPO, PUCA MARICA, PUTIGNANO MARIA, RIZZA FRANCESCA , RIZZO FRANCESCO, ROBINO MARIA, ROCCIA PAOLA, ROLLE FRANCESCA , SAINI MONICA, SANNA GIACOMO, SIGNORELLO NADIA VITA, SILLO ALESSIO, SORBELLO GIOVANNI, SOTTILE PIERANTONIO, TANGARI SILVIA, TINIVELLA SILVIA, TORTORELLI GIOVANNA, TRAVE MARCO, VALLS MARTA, VEGLIA ANDREA , VENTO GIUSY ADELINA, VERDOLIVA GIANANDREA, VERGANO CRISTINA, VERGNANO GIANPAOLO, VICARI DARIO, ZACCHETTI LAURA, ZERBINI LAURA
La Camera Minorile di Torino, associazione di avvocati che operano nel settore minorile e di famiglia nel distretto della Corte d’Appello di Torino, riporta la realtà nella giusta dimensione.
La Corte Costituzionale ha lanciato un messaggio preciso: si deve urgentemente garantire piena tutela alle bambine e ai bambini delle famiglie omogenitoriali.
Anche in questo caso con ormai decenni di ritardo, la politica italiana si ostina a non decidere e i diritti delle famiglie arcobaleno devono ancora essere conquistati nei tribunali.
Il Parlamento si assuma le proprie responsabilità e riconosca i diritti che oggi in Italia, come ricorda la Corte, non sono ancora garantiti a tutti i figli di questo Paese.
Ufficio Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 28 gennaio 2021
MONITO AL LEGISLATORE: URGENTE GARANTIRE PIENA TUTELA AI NATI IN UNA COPPIA DI DONNE MEDIANTE FECONDAZIONE ETEROLOGA
La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato la questione del riconoscimento dello status di figli per i nati mediante tecnica di procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata all’estero da due donne. Il Tribunale di Padova, nel sollevare la questione di costituzionalità, ha riscontrato un vuoto di tutela in presenza di una situazione conflittuale della coppia, che rendeva, tra l’altro, impraticabile il ricorso all’“adozione non legittimante”. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che la questione è stata dichiarata inammissibile. In assenza di una disciplina applicabile al caso concreto, la Corte ha ritenuto, allo stato, di non intervenire ed ha rivolto un forte monito al legislatore affinché individui urgentemente le forme più idonee di tutela dei minori, anche alla luce delle fonti internazionali ed europee. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.
Roma, 28 gennaio 2021
Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma
Tel. 06.46981/06.4698224/06.4698376
Buone e attese notizie da parte dell’Europa, con la Commissione che ha presentato la sua prima strategia LGBT, con l’intenzione di combattere la persistente discriminazione e la disuguaglianza vissuta da persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersex (LGBTI). Una strategia che si basa sui risultati conseguiti con la lista di azioni per promuovere l’uguaglianza LGBTI (2015-19). Ad annunciarlo Yuri Guaiana, presidente dell’Associazione Radicale Certi Diritti e membro della direzione di +Europa.
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Testo finale con emendamenti approvati in aula alla Camera.
Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità
Art. 1. (Definizioni)
Ai fini della presente legge:
a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.
Art. 2. (Modifiche all’articolo 604-bis del codice penale)
All’articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»;
b) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»;
c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità».
Art. 3. (Modifica all’articolo 604-ter del codice penale)
All’articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o religioso,» sono inserite le seguenti: «oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità,».
Art. 4. (Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)
Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.
Art. 5. (Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)
Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1-bis, alinea, le parole: «reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654» sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui all’articolo 604-bis del codice penale ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del medesimo codice»;
2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività secondo quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies»;
3) al comma 1-quater:
3.1) le parole: «, da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
3.2) dopo la parola: «giudice» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta,»;
4) al comma 1-quinquies, le parole: «o degli extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale»;
5) alla rubrica, dopo la parola: «religiosi» sono inserite le seguenti: «o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»;
b) al titolo, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità».
Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Art. 6. (Modifica all’articolo 90-quater del codice di procedura penale)
All’articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «odio razziale» sono inserite le seguenti: «o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».
Art. 7. (Istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)
La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
In occasione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8. (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere)
All’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 2, l’ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e all’istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.
2-ter. All’attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo del comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Art. 9. (Modifica all’articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere)
All’articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere» sono sostituite dalle seguenti: «dei reati previsti dall’articolo 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale».
Art. 10. (Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)
Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l’Istituto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istituto nazionale di statistica a partire dal 2011.
Città Metropolitana di Torino
Importante gesto politico oggi del Consiglio metropolitano di Torino in materia di prevenzione e contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
E' stato approvato il sostegno di Città metropolitana di Torino alla proposta di legge in esame al Parlamento per nuove misure di contrasto: un documento illustrato dal vicesindaco metropolitanoMarco Marocco per sottolineare il forte impegno del nostro Ente in questo campo. Inoltre su proposta della consigliera metropolitana Maria Grazia Grippo è stato inserito un emendamento per sollecitare con forza al legislatore nazionale il divieto alle "terapie riparative", pratiche tutt'altro che scientifiche per cambiare l'orientamento sessuale delle persone Lgbt.
Numerosi gli interventi in Aula a sostegno di questo emendamento. Con questo voto la Città metropolita di Torino ha segnato netta la sua posizione contro l'omotranslesbobifobia.
#reteready #ionondiscrimino #CittaMetroTocontrolediscriminazioni #puntoinfocontrolediscriminazioni #piemontecontrolediscriminazioniServizio LGBT - Città di Torino
Nelle ultime settimane, circa 100 comuni della Polonia si sono auto-dichiarati "zona deLGBTizzata"; un quotidiano ha distribuito degli adesivi contenenti lo stesso provocatorio slogan e una bandiera arcobaleno cancellata con una croce; i partecipanti al Pride di Białystok sono stati aggrediti a sassate e bottigliate da "tifosi di calcio" nazionalisti e gruppi di destra.
La comunità LGBT+ polacca è determinata a combattere l'odio, ma ha bisogno del tuo aiuto. Mostra anche tu solidarietà chiedendo il sostegno dell'Unione Europea.
Questa campagna è condotta in collaborazione con Kampania Przeciw Homofobii - KPH (Campagna contro l'omofobia) e Lambda Warszawa.
Oggi è avvenuta una tragedia che possiamo dire annunciata; una giovane ragazza Maria Paola Gaglione di 22 anni, in moto con il suo fidanzato, Ciro, un giovane transgender F>M, è stata uccisa dal fratello di 25 anni che ha speronato la moto su cui viaggiavano mandandola fuori strada. Nell’urto è stata sbalzata e ha picchiato violentemente con il capo. Questo perché è "infetta e " perciò occorre darle "una lezione". In questo omicidio compiuto all’interno della famiglia si mescolano diverse componenti su un substrato culturale patriarcale dominato da stereotipi ben precisi ed inviolabili che non prevedono la libertà di un individuo, in questo caso di una giovane donna, di poter liberamente vivere la propria affettività e in secondo luogo, un maschio della famiglia si è arrogato il diritto di “difendere l’onore” del gruppo arrivando ad uccidere la sorella. Come si vede questi atteggiamenti non sono esclusivi di “altre” culture come ci piace pensare.
Spero che tutti si rendano conto della gravità di quello che è successo, che ha stroncato una giovane vita, e di quanto futili siano i motivi che sono alla base e che quotidianamente portano ad episodi di intolleranza, bullismo, aggressioni. Le giustificazioni aggiungono orrore allo strazio.
Come purtroppo si vede qui non siamo di fronte ad un dibattito ideologico come sembra a volte sui media ma alla vita e in questo caso alla morte di persone. Non possiamo stancarci di ribadirlo.
L’omosessualità non è una malattia, ma una “variante non patologica del comportamento sessuale” e già dal 1993/4 l’American Psychiatric Association (APA) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l’hanno rimossa dalla lista delle patologie mentali. In quanto alla identità di genere anche l’Ist. Superiore di Sanità ci spiega che fa riferimento “..a come una persona si definisce rispetto al genere a cui sente di appartenere…tutte le identità di genere sono naturali (normali)”.
Non è neppure una scelta, la scelta può essere solo in senso negativo con la repressione di sé quando le condizioni esterne o quelle interiorizzate non permettono di sviluppare pienamente la propria personalità.
Occorre fare formazione ed informazione a cominciare dalle scuole per cambiare una cultura eteronormata ed intollerante che porta a volte ad episodi estremi. Nel nostro piccolo noi di AGEDO, associazione di genitori, parenti ed amici delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, + cerchiamo di farlo e di parlare con le famiglie e dovunque sia possibile e lo stesso fanno altre associazioni di volontariato ma ciò evidentemente non basta. Con tristezza dobbiamo notare una quasi totale assenza delle istituzioni. Naturalmente noi questo lo diciamo da sempre non solo nel caso di una tragedia come quella avvenuta.
Una considerazione ancora è legata a come la stampa ha riportato l’episodio che ci fa capire quanta strada ci sia da fare. Si è parlato di amore LGBT che sinceramente non si capisce cosa sia, di 2 ragazze lesbiche, dando una immagine fuorviante dell’accaduto che non rende giustizia a Maria Paola e a Ciro ignorando la loro vita, il loro precorso ed il loro amore. Anche questo alimenta stereotipi e potrebbe essere evitato con un piccolo sforzo da parte degli operatori.
Cara Maria Paola che la terra ti sia lieve.
Torino 13/9/2020
Il Presidente pro-tempore e Rappresentante Legale
Fiorenzo Gimelli
17 giugno 2020
Omotransfobia, al via la campagna nazionale “Da’ voce al rispetto” a sostegno della legge
IN DUE GIORNI OLTRE 1000 ADESIONI ALL'APPELLO. A FIRMARE TANTI NOMI FAMOSI