La Corte Costituzionale e l'omogenitorialità: la parola al Parlamento
9 marzo 2021
Tratto da: ARTICOLO29.IT
Sono state depositate le sentenze n. 32 e 33 del 2021, con le quali la Corte costituzionale torna a pronunciarsi sul riconoscimento dello status filiationis nei confronti del genitore d’intenzione, nel caso di nascita a seguito di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento, ovvero nel caso di ricorso alla gestazione per altri, parimenti oggetto di un divieto penalmente sanzionato ai sensi dell’art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004.
In entrambi i casi, la Corte riconosce apertamente l’esistenza di un vuoto normativo in materia, auspicando un sollecito intervento da parte del legislatore. Se dunque, nelle più recenti sentenze in materia (la sent. n. 221/2019 e la n 230/2020), la Corte si era limitata a ribadire che la scelta di normare l’omogenitorialità restava riservata alla discrezionalità del legislatore, non sussistendo nella materia alcun divieto di matrice costituzionale, in questo caso si spinge oltre, riconoscendo la doverosità di un intervento del legislatore, formulando al riguardo un monito. Esso è forse più sfumato nella sentenza n. 33/2021 (relativa ad un caso di doppia paternità), laddove la Corte definisce “ormai indifferibile” l’individuazione di strumenti di tutela della posizione dei nati; mentre è declinato in termini particolarmente netti nella sentenza n. 32/2021, laddove la Corte precisa che “non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore”.....
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