Cosa stabilisce la legge italiana per la tutela dei diritti delle coppie omosessuali?
Il 20 maggio del 2016, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato la Legge n. 76 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso, comunemente chiamata Cirinnà dal nome della senatrice del Partito Democratico relatrice del provvedimento. Questa normativa stabilisce che due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale dello stato civile e alla presenza di due testimoni, scegliendo se vogliono di assumere un cognome comune per la durata stessa dell’unione. Nell’ordinamento italiano, l’unione civile è un istituto giuridico di diritto pubblico comportante il riconoscimento giuridico della coppia formata esclusivamente da persone dello stesso sesso e finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci in modo simile a quelli previsti nel matrimonio tra persone di diverso sesso. Nell’unione civile non sussiste l’obbligo alla reciproca fedeltà né, successivamente alla separazione, all’assegno di mantenimento e agli alimenti, salvo che tra le parti non intercorra un diverso accordo scritto. Non è concesso il diritto all’accesso alla fecondazione assistita eterologa, all’adozione o all’affido anche relativamente all’ipotesi di adozione del figlio del proprio partner (stepchild adoption), che però risulta realizzabile tramite la disciplina delle adozioni in casi particolari (Legge 184/1983, art. 44, lett. d).