L'identità di genere secondo la Corte di Cassazione
Da Rete Lenford
"L’identità di genere e la valorizzazione della fluidità delle appartenenze: parla la Cassazione.
Mentre la finta e inaccettabile proposta di mediazione sul DDL Zan vuole cancellare dal testo normativo l’identità di genere, la Corte di Cassazione pubblica una importante sentenza (la n. 30545 depositata l’altro ieri, Cons. rel. Dott.ssa Catena): oltre a ribadire la necessità di una legge penale contro i crimini e i discorsi d’odio, la Corte mette nero su bianco alcuni concetti molto rilevanti, che spazzano via montagne di fake news costruite ad arte in questi mesi.
Ecco le parole, nette e inequivoche, della Cassazione, con buona pace di finti “pontieri” e indegne rappresentanze politiche:
“l'identità di genere, ossia la percezione che ciascuna persona ha di sé come uomo o donna, il che non necessariamente corrisponde con il sesso attribuito alla nascita; il genere, quindi, indica qualunque manifestazione esteriore di una persona, che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse all'essere uomo o donna.
Tale espressione si rinviene per la prima volta - in riferimento ad un testo normativo - nella Direttiva 2011/95 UE, sull'attribuzione della qualifica di rifugiato, recepita nel D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, che fa espressamente riferimento al concetto di identità di genere, nella trattazione degli aspetti che possono costituire motivi di persecuzione; essa e', inoltre, contenuta anche nella Direttiva 2012/29 UE, recepita dall'Italia con D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 - che prevede l'obbligo per gli Stati di proteggere le persone che subiscono violenza in quanto appartenenti ad un genere, oppure a causa della propria identità di genere, oppure a causa di motivi o finalità di odio o discriminazione fondati sul genere, identità o espressione di genere -, nonché nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).
La giurisprudenza della Corte Costituzionale, a sua volta, con la sentenza n. 221/2015, ha riconosciuto il diritto all'identità di genere quale "elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona", principio poi ribadito nella sentenza n. 180/2017, secondo cui va affermato come "l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere".
L'identità di genere, quindi, valorizza la fluidità delle appartenenze, attribuendo importanza allo spazio di autodeterminazione individuale in una prospettiva di rifiuto degli stereotipi e, quindi, di coesistenza con il concetto di "sesso", che, invece, mette in risalto la dimensione biologica”."