Lo Statuto
Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi
dell’art. 82 D.lgs 117/2017 e art. 26 D.lgs 105/2018
Statuto dell’Organizzazione di Volontariato A.GE.D.O. Torino ODV Associazione di Genitori, Parenti e Amici di Persone LGBT +
Art. 1 Costituzione, denominazione e sede
- È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l’Organizzazione di Volontariato “Associazione di Genitori, parenti e amici di persone LGBT + ODV” siglabile “A.GE.D.O. Torino ODV”.
- L’Associazione ha sede legale nel Comune di TORINO. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- La durata dell’ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 11
- L’Organizzazione svolge l'attività sul territorio di competenza. L'Organizzazione potrà istituire nel suo territorio di competenza centri di ascolto e ogni altro servizio e struttura ritenuti opportuni per realizzare le finalità del presente Statuto e del Regolamento.
- L’Associazione “A.GE.D.O. Torino ODV” aderisce ad “A.GE.D.O. Nazionale ODV”, osservandone i principi e le finalità
- II marchio di A.GE.D.O. Torino ODV è il seguente:
- II marchio è composto dalla scritta "agedo" in blu sottolineata in azzurro con in basso la scritta "Torino".
Art. 2 Scopi e finalità
L’ A.GE.D.O. Torino ODV è una organizzazione solidaristica di volontariato sociale. l’ODV è apartitica e aconfessionale, laica e senza scopo di lucro, pacifista, antirazzista, non violenta, aperta alle Associazioni che condividano le finalità del presente Statuto e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
- L’ A.GE.D.O. Torino ODV è costituita da genitori, parenti e amici di persone LGBT+ (acronimo che viene utilizzato nel presente Statuto per indicare Lesbiche, Gay, Bisessuali, Trans, +), che si impegnano per l’affermazione dei diritti civili, delle pari opportunità, per l’affermazione del diritto alla identità personale e per il contrasto all’omo-bi-transfobia, per la solidarietà e il sostegno nelle relazioni familiari delle persone LGBT+.
- L' A.GE.D.O. Torino ODV persegue le seguenti finalità:
-
- l’aiuto e la solidarietà nelle situazioni di disagio e sofferenza causati dal rifiuto delle persone
LGBT+ sia nella famiglia, sia nella società - l’aiuto rivolto alle famiglie, in particolare ai genitori, per il riconoscimento e la piena accoglienza dei figli;
- l’impegno contro le ingiustizie, le intolleranze, la violenza e ogni forma di esclusione cui possono essere soggette le persone in quanto LGBT+
- l’impegno per i diritti civili e le pari opportunità per le famiglie con persone LGBT+ o composte da persone LGBT+, oltre che per ogni singola persona LGBT+, nella libertà e nel rispetto della dignità di ognuno;
- l’impegno volto al contrasto delle diverse forme di pregiudizio e di bullismo omofobico e transfobico tra i giovani e gli adulti;
- la promozione di una cultura dell’inclusione, dell’accoglienza, del non-giudizio, della valorizzazione di tutte le diversità;
- l’informazione e sensibilizzazione sulle tematiche LGBT+ per migliorare le conoscenze su questi temi;
- il sostegno alle famiglie omogenitoriali e al desiderio di genitorialità espresso da persone LGBT+.
- l’aiuto e la solidarietà nelle situazioni di disagio e sofferenza causati dal rifiuto delle persone
Art. 3 Attività
- Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, A.GE.D.O. Torino ODV si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs.117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dalle lettere “a”, “d”, “w” dell’art. 5 del D.lgs.117/2017. In particolare le attività di:
-
- Lettera w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- Lettera a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- Lettera d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- Nello specifico, a titolo esemplificativo L’ODV intende svolgere:
- azioni di sensibilizzazione per la tutela e l’estensione dei diritti e dei doveri civili;
- supporto nel processo di accettazione piena della identità delle persone LGBT+ ai loro genitori, parenti e amici.
- istituzione e gestione di sportelli di accoglienza e ascolto rivolti sia a genitori e familiari di persone LGBT+, sia a persone LGBT+;
- ascolto telefonico;
- promozione di gruppi d’incontro e di auto-mutuo aiuto a tematica LGBT+, al fine di togliere dall’isolamento, dare sollievo, e consentire risonanze emotive profonde che possono favorire il cambiamento;
- partecipazione a “pride” nazionali e locali;
- promuovere una corretta informazione sull’identità sessuale soprattutto tra i giovani, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti;
- promozione e/o organizzazione di eventi informativi e culturali, quali ad esempio meeting, conferenze, dibattiti, workshop, congressi, seminari, corsi, proiezioni di film e documentari, rappresentazioni teatrali e artistiche a tema;
- promuovere e/o realizzare e/o finanziare progetti o altre iniziative di carattere socioassistenziale e/o socio-educativo, anche partecipando a bandi pubblici;
- promuovere e/o gestire eventi, iniziative e progetti formativi ed educativi negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di preparare i giovani ad una sessualità consapevole e rispettosa di sé e dell’altro, oltre che diffondere una cultura dell’accoglienza e valorizzazione di tutte le diversità e di contrasto al bullismo omofobico e transfobico;
- sensibilizzazione delle strutture politiche, amministrative e sanitarie, e delle istituzioni pubbliche in generale, al fine di fornire una corretta informazione sul tema e migliorare i servizi e l’assistenza oggi esistenti a favore delle persone LGBT+, anche elaborando proposte concrete ed operative che possano essere traducibili in norme legislative;
- curare e/o finanziare la redazione di dispense, articoli, periodici ed altre pubblicazioni utili ad informare ed educare gli individui in relazione alle tematiche LGBT+;
- curare la ricerca, la formazione e l’aggiornamento di nuovi volontari, favorendone anche l’organizzazione in rete, al fine di creare un gruppo di persone attive e motivate all’interno del territorio provinciale;
- promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolta fondi al fine di finanziare le attività istituzionali dell’Associazione, nei limiti previsti dalla legge;
- utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell’Associazione, oltre a pubblicizzarne l’attività ed incentivare l’adesione di nuovi volontari;
- creare reti e collaborazioni pro-attive con altre Organizzazioni di volontariato o con altri enti pubblici o privati di carattere locale o nazionale;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- A.GE.D.O. Torino ODV ritiene opportuno il coinvolgimento di altre organizzazioni, enti, singoli cittadini per creare e sviluppare una mentalità e una cultura civile capace di accogliere e valorizzare le differenze.
- Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito
- L’ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
- Nel caso l’ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
- Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
- Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
- L’ODV ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
- L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
Art. 4 Patrimonio e risorse economiche
-
Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
- Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’ODV;
- Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ODV;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
-
L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- Quote associative e contributi degli aderenti;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
- Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- Attività “diverse” di cui all’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
- L’esercizio sociale dell’ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’ODV, almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 5 Soci
- Ai sensi dell’art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette persone fisiche, che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione
- L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l’interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.
- Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
- Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- La qualità di Socio si perde:
- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’ODV;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 90 giorni dall’eventuale sollecito scritto.
- L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
- In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ODV.
Art. 7 Diritti e Doveri dei soci
- Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ODV ed alla sua attività. In modo particolare: i soci hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’ODV;
- proporre l'organizzazione di attività corrispondenti ai principi e alle finalità di Agedo;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
- appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dallo Statuto.
I soci sono obbligati:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’ODV;
- proporre l'organizzazione di attività corrispondenti ai principi e alle finalità di Agedo;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
- appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dallo Statuto.
- Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e secondo le modalità stabilite dall’Associazione.
- Nessun dato sensibile e nominativo relativo ad aderenti, sostenitori, volontari e utenti dei servizi resi potrà essere notificato ad enti privati e pubblici anche quando siano in atto con essi contratti di servizi, consulenze o convenzioni. Unica eccezione sarà possibile, nei termini di legge, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria.
- A.GE.D.O. Torino ODV garantisce il massimo apporto dei soci alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo in ogni istanza deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno; favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.
Art. 8 Organi dell’ODV
-
Sono organi dell’ODV:
- L’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.
- Sono cariche direttive: Il/La Presidente; le/i componenti del Consiglio Direttivo. 3. L’Assemblea può nominare uno o più Presidenti onorari, tra gli ex Presidenti dell’Associazione.
Art. 9 Assemblea dei Soci
- L’Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell’ODV, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
- Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
- L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando la maggioranza del Consiglio Direttivo ne ravvisano la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto ponendo all’ordine del giorno quanto proposto dai richiedenti.
- La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo al fine di poter rendere possibile la partecipazione di tutti gli aderenti e consentire a ciascuno di proporre eventuali modifiche e/o di inviare documenti da discutere e/o mettere a votazione e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. Le proposte di modifica e/o i documenti pervenuti verranno integrati all’ordine del giorno previa approvazione dell’Assemblea all’apertura dei lavori della medesima.
- In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Il verbale viene conservato nel Libro Verbali e resta a disposizione dei soci che ne facciano richiesta per consultazione o per farne copia.
- L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci
- L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- L’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci il/la Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull’esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ODV stesso;
- determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 comma 6 dello Statuto;
- delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto.
- approva il piano di formazione e aggiornamento dei volontari;
- fatta salva la sede legale dell’Associazione, può decidere una o più sedi operative.
- Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Art. 11 Assemblea straordinaria dei Soci
- La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 9.
- Per deliberare lo scioglimento dell’ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
- Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 12 Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci compreso il/la Presidente che ne è componente di diritto, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
- L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza assoluta dei voti, il Tesoriere e, tra i suoi membri, il socio più anziano quale persona che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza.
- Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
- Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- elegge il Tesoriere;
- redige e presenta all’Assemblea il bilancio ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione attività;
- propone rappresentanti negli organismi ed istituzioni;
- propone il piano di formazione e aggiornamento;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 comma 6 dello Statuto;
- approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ODV;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 4 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti. Tutti i soci hanno diritto di partecipare, con diritto di parola, senza diritto di voto.
- La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. E’ consentita la modalità della videoconferenza o teleconferenza.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
- Gli incarichi conferiti dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 12 lettera b) decadono insieme al Consiglio Direttivo in carica.
Art. 13 Presidente
- Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
- In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte da un membro indicato dal Consiglio Direttivo.
- Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
- Dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Articolo 14 La/il Presidente onorario (se eletto)
- Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’ODV.
- Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’ODV.
Art. 15 Libri sociali
- È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.
Art. 16 Scioglimento
- L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
- In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 17 Norme finali
- Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
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